Il progetto di centrale a biomasse di Castagnole Lanze torna di moda ?

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ImageIl TAR Piemonte ha dunque riservato una spiacevole sorpresa agli astigiani attraverso la recente sentenza del 5 Giugno con cui dà ragione al ricorso presentato dall’azienda Silvateam New Tech: il legno ipotizzato come materiale combustibile per il progetto della più grande centrale a biomasse del Piemonte non è da considerarsi rifiuto (come ritenuto dall’Arpa di Asti, dall’amministrazione provinciale di Asti e dall’ambientalismo locale), ma legno a tutti gli effetti.
E’ così alle porte una conferenza dei servizi che rimetterà in discussione l’ennesimo “mostro” a Castagnole Lanze ? …

Dalla lettura della sentenza parrebbe di sì.
La Provincia aveva sostenuto che il legno detannizzato non rientra nella nozione di biomassa combustibile prevista dall’allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, in particolare nella sua parte II sez. 4 punto 1.d), in quanto il legno detannizzato subisce un trattamento chimico-fisico e non meccanico; per tali motivi non sarebbe applicabile il regime autorizzatorio previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003, letto in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 387/2003. Tali argomentazioni riprendono il contenuto del parere ARPA del 6 agosto 2007 e quanto già anticipato nella comunicazione ex art. 10 bis della l. 241/1990.

La Silvateam aveva replicato che la biomassa in questione è costituita da legno vergine tagliato a pezzi (cd. cippatura), lavato con acqua calda, successivamente strizzato meccanicamente ed essiccato a vapore; tale trattamento deve considerarsi esclusivamente meccanico. La qualificazione del materiale come biomassa è evincibile dalle norme dettate dal Comitato Europeo di Standardizzazione che definisce come “trattamento chimico” qualsiasi trattamento con sostanze chimiche diverse da aria e acqua; a sua volta il d.lgs. 152/2006 definisce la biomassa come materiale vegetale non contaminato da inquinanti e non individua né l’aria né l’acqua nell’elenco delle sostanza inquinanti.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, inoltre, ha chiarito che una sostanza non può essere considerata rifiuto se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l’ha prodotta, senza la necessità che essa soddisfi il fabbisogno dello stesso operatore o sia utilizzata dal medesimo produttore; in ogni caso una sostanza non può essere rifiuto se può essere utilizzata in termini commercialmente vantaggiosi, rappresentando per il produttore un valore economico e non un onere. In particolare la Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sottoprodotti dal 21 febbraio 2007, effettuata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europei, ha chiarito che un materiale non va considerato rifiuto quando: è di fatto utilizzabile, è il risultato di una scelta produttiva, può essere utilizzato con ricavo o profitto; viene preparato come parte integrante del processo di produzione del prodotto principale, ferme le caratteristiche di cui sopra.

Tali orientamenti sono stati recepiti dall’art. 183 lett. n. del d.lgs. 152/2006.

D’altro canto una interpretazione che escluda il cippato dalle biomasse si porrebbe in insa-nabile contrasto con la direttiva 2001/77/CE, che impone agli stati membri di eliminare gli o-stacoli normativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di garantire norme traspa-renti, non discriminatorie e rispettose delle nuove tecnologie.

Ora il TAR Piemontese dà una spallata alle obiezioni degli astigiani e riapre una questione delicata che, come ricorderete, era stata condotta verso l’azzeramento del “tragico” progetto grazie all’emanazione di apposite linee guida da parte dell’amministrazione provinciale di Asti a seguito del proliferare di progetti (grandi e piccoli) di centrali a biomasse presentate a diversi comuni dell’astigiano (del sud astigiano in particolare). Le linee guida si erano basate sul riscontro dello scarso ammontare complessivo di materia base esistente sul territorio provinciale (legname e boschi rinnovabili) ed avevano sancito l’inammissibilità di progetti di grandi dimensioni.

L’attuale sentenza del TAR non dovrebbe rimettere in discussione le linee guida della Provincia (successive alla presentazione del progetto di Castagnole Lanze), ma certamente rimette in azione un meccanismo che non possiamo permetterci di seguire con disattenzione.
Alla tangenziale Sud/Ovest e all’inceneritore di Quarto possiamo ora aggiungere anche la centrale a biomasse di Castagnole Lanze: l’astigiano merita decisamente un riconoscimento da parte dell’Unesco per la bellezza non dei suoi luoghi ma delle sue fantasie ambientali ! …