Statuto

 

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

Altritasti


ART. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata “Altritasti”, di seguito indicata “Associazione”.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della Legge 383/2000 e della Legge Regionale n. 7/2006.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in Asti, via Carducci 22. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 3 - SCOPI E FINALITÀ’
L’Associazione Altritasti riunisce intorno a sé coloro che sono interessati a sviluppare strumenti di relazione sociale, di informazione e formazione nati dall’esigenza di arricchire i contenuti propositivi che caratterizzano l’attività delle molteplici anime della società civile e dell’associazionismo astigiano: “luoghi” di incontro di idee, iniziative, desideri, speranze, intuizioni … capaci di disegnare compiutamente l’orizzonte di “un altro mondo possibile”, a partire dalla nostra provincia di Asti.
L’Associazione ha per scopi:

Promuovere  la cultura della difesa dell'ambiente in tutte le sue accezioni: Consumo critico, Difesa dei beni e degli interessi comuni, Sviluppo Sostenibile.
Promuovere  la coscienza di Cittadinanza Attiva veicolando la cultura della legalità e della partecipazione critica alla vita pubblica sul territorio.
Perseguire progetti che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sviluppo economico-sociale e promuovere ogni azione ritenuta opportuna a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti la promozione culturale del territorio.
Promuovere la conoscenza reciproca e l’integrazione delle varie culture presenti sul territorio.
Sostenere e promuovere le diverse realtà associative e culturali presenti sul territorio attraverso il confronto e lo scambio di esperienze.
Promuovere il principio della conoscenza e dell'informazione come bene primario non commercializzabile.
Tutelare il territorio, il paesaggio e l'ambiente naturale.
Conservare e tutelare il patrimonio artistico, storico, culturale dei Comuni, anche dal punto di vista estetico.


ART. 4 - ATTIVITÀ’
Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
- la pubblicazione e la diffusione di un “giornale sociale” (denominato “Altritasti”), con strumenti sia tradizionali e sia innovativi, quali il web e altri strumenti mediatici;
- la realizzazione, il sostegno, il patrocinio di eventi, convegni, mostre;
- la pubblicazione in proprio, l’acquisto, la divulgazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico;
- la realizzazione di corsi, progetti, attività con le agenzie educative istituzionali e non;
- la creazione, promozione e la gestione di centri di documentazione e d’informazione.

Per la realizzazione di questi scopi l'Associazione si impegna  ad utilizzare tecnologie, piattaforme e a diffondere il proprio materiale documentale utilizzando esclusivamente licenze e diritti rispondenti al principio del “copyleft”.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento delle proprie finalità statutarie, può collaborare, coordinarsi e/o consorziarsi con altre associazioni, enti ed istituzioni di carattere pubblico o privato la cui attività sia coerente con le finalità della Associazione.

L’Associazione si atterrà ai seguenti principi:
-  assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
-  perseguimento di finalità culturali,  formative e informative;
-  obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
-  democraticità della struttura;
-  esclusione di soci temporanei;
-  elettività e gratuità delle cariche associative;
-  sovranità dell’Assemblea;
-  divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 5 - GLI ASSOCIATI
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i princìpi e gli scopi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
Tra gli enti, sono esclusi i partiti e le organizzazioni emanazione degli stessi.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
I soci si distinguono in:
- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi e che partecipano operativamente all'attività dell'associazione;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che pur versando la quota associativa o un importo superiore alla stessa e condividendone principi e finalità non svolgono mansioni operative e dirette nell'attività associativa;
- Membri onorari: sono quelle persone che vengono insignite di tale qualifica per volontà dell’assemblea perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell’Associazione , vengono nominate dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari non versando la quota associativa non sono considerati soci, non godono perciò dei diritti riconosciuti ai soci e non sono tenuti al rispetto dei vincoli statutari.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
a - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
b - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
c - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 28 Febbraio di ogni anno, le quote associative annuali nell’importo stabilito dall’Assemblea.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto.

ART. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea  dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
L'Assemblea. sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 30 (trenta) giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione va diramata per iscritto attraverso posta o posta elettronica, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.



ART. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro)  mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’assemblea stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario.

ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.
-  nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

ART. 11 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva;
che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;

che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri, che durano in carica 5 (cinque) anni e sono eleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni  2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno ½ dei componenti .
La convocazione va diramata per iscritto via posta o via posta elettronica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 13 - PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è eleggibile fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14 - TESORIERE
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 - BILANCIO
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre, tranne per il primo esercizio che inizia alla data di costituzione dell’Associazione.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.


ART. 17 - SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata.
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di  almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - IL NOTIZIARIO PERIODICO ASSOCIATIVO
Il Direttore Responsabile del periodico “Altritasti” è eletto e/o rimosso dal Consiglio Direttivo.
Il periodico è retto da un Direttore Responsabile e da un Consiglio di Redazione scelto dal Direttore Responsabile.
Il Direttore Responsabile, qualora non eletto nel Consiglio Direttivo, partecipa ai Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Direttore Responsabile, in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo, garantirà la coerenza fra la linea editoriale e gli indirizzi sociali espressi nel presente statuto.
Alla somministrazione dei mezzi necessari alla pubblicazione del periodico e di ogni altra iniziativa editoriale e culturale provvede il Consiglio Direttivo che garantirà le relative coperture nei limiti del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.
Gli articoli giornalistici ospitati dal periodico dovranno essere firmati o siglati dagli Autori, che ne assumeranno la responsabilità.

ART. 19 - NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

 
Altritasti Periodico on line dell'Associazione di Promozione Sociale Altritasti - via Carducci 22 - 14100 Asti - C.F. 92060280051
Registrazione: Tribunale di Asti n. 7/2011 del 28.10.2011 - Direttore Responsabile: Alessandro Mortarino