Nuovo Regolamento delle aree protette astigiane: inaccettabile...

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Per le associazioni ambientaliste il nuovo regolamento delle aree protette astigiane non risponde ai criteri di tutela degli habitat necessari e prevede sorprendenti deroghe a molti divieti già fissati dalle leggi regionali. Un articolo addirittura approva il transito della tangenziale Sud-Ovest attraverso l’area protetta, nonostante non vi sia ancora alcun progetto definitivamente deliberato...

Impossibile, dunque, esprimere un parere positivo ad un regolamento che prevede aspetti di indubbio buon senso, vanificati da alcuni articoli profondamente in contrasto con il ruolo stesso di tutela che l’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano dovrebbe avere come "bene" supremo.

Ecco il testo dell'articolato documento di osservazioni che Paolo Baldi, Rappresentante LIPU e LEGAMBIENTE di Asti nella Consulta per la promozione del territorio, ha puntualmente trasmesso (purtroppo il regolamento ci risulta essere già stato approvato dalla Consulta per la promozione del territorio!):


Al Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, Livio Negro
Al Direttore dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, Graziano Delmastro

Come da accordi motivo il mio voto negativo, espresso in occasione della presentazione alla consulta in data 10 maggio u.s., relativo alla bozza del regolamento delle aree protette di cui all’art. 24 della L.R. 19/2009 ed in particolare all’art. 31 “Esigenze di rilevante interesse pubblico: norme specifiche per la nuova tangenziale Sud-Ovest di Asti”.

L’articolo citato, pur premettendo che l’opera dovrà superare l’iter autorizzativo previsto, deroga ai numerosi divieti fissati dalla L.R. 19/2009 per tutelare gli habitat delle aree protette. In particolare concede alla lettera h) il danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti...
Il successivo comma 2 indica che: “le necessarie opere di mitigazione e compensazione dovranno fondarsi sul principio che ogni intervento deve essere realizzato perseguendo un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni necessarie per proseguire finalità di rilevante interesse pubblico”.

In proposito osservo, anche sulla base della mia pregressa esperienza lavorativa dedicata alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro delle cosiddette grandi opere, che la realizzazione di un cantiere stradale, tra l’altro adibito alla realizzazione di un tratto di tangenziale e non di una semplice interconnessione viaria, per tempi di esecutività delle opere (Anas pare che li stimi in 35 – 39 mesi) e per la sua complessità ed estensione, procurerà un danno all’ecosistema assolutamente non mitigabile ma, semmai, irreparabile. E’ incomprensibile inoltre come si potrà conseguire un miglioramento della qualità paesaggistica dell’area che sarà, viceversa, indubbiamente alterata.

Non tranquillizzano le precisazioni del Presidente Livio Negro che, in precedenti incontri con i soggetti a vario titolo coinvolti, pare abbia preteso che la realizzazione delle opere di cantierizzazione (da intendersi nei baraccamenti di cantiere, eventuali depositi del cosiddetto smarino, dei materiali, parcheggio macchinari d’opera, impianti di betonaggio, ecc.) avvenga al di fuori della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero. Tra l’altro è da ritenersi alquanto curioso che l’art. 31 dia già per scontato il transito della tangenziale attraverso l’area protetta, mentre le alternative previste da ANAS sono al momento cinque, di cui alcune non sembrano impattanti con la riserva naturale.

Nell’attuale triste contesto in cui sono continui gli allarmi sollevati, sia da numerose associazioni ambientaliste che da molteplici ed autorevoli organismi internazionali, per l’inarrestabile perdita di habitat, di specie animali e vegetali, di suolo e alterazione degli ecosistemi (dati tra l’altro confermati anche dalle numerose osservazioni svolte nella nostra provincia da svariati appassionati che testimoniano in alcune aree la rarefazione degli ambienti naturali), ci aspetteremmo dall’Ente preposto alla conservazione, tutela e salvaguardia della natura, almeno una maggiore cautela derogatoria dei vincoli normativi a tutela della nostra fragile e a volte rara biodiversità. Osservo inoltre che all’interno della pubblicazione “I Quaderni Ambiente e Territorio – Percorsi di Sostenibilità nella provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nell’anno 2011 con la partecipazione della Regione Piemonte, WWF, ed altri, realizzato con il contributo di importanti ed autorevoli esperti tematici, viene riportato a proposito degli Stagni di Belangero, corrispondenti al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170003, “…. ospitano un ampio numero di specie animali, e tra queste alcune sono inserite negli Allegati alla direttiva Habitat che richiedono una certa attenzione per quanto riguarda la tutela e la conservazione. L’ecologia di queste è da considerare per poter attuare efficienti piani di gestione delle aree in cui risiedono. In taluni casi è fondamentale intervenire al fine di ripristinare gli ambienti e riportare le condizioni ambientali idonee per la sopravvivenza di specie sensibili all’alterazione dovuta all’attivita antropica”. Tali concetti sono sostanzialmente ribaditi e integrati dalle “Misure di conservazione sito-specifiche” approvate, per il SIC citato, dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree Naturali con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 (il documento in mio possesso tra l’altro riporta il logo istituzionale del Parco Paleontologico Astigiano). A mio avviso è quindi inequivocabile che il Parco Paleontologico, subentrato nel 2019 al WWF con la costituzione delle nuove aree protette della Piana del Tanaro nella gestione del S.I.C. Stagni di Belangero, qualora non rinunci all’ampia azione derogatoria di cui all’articolo 31, di fatto tradirà gli importanti obiettivi di gestione enunciati, mentre invece sarebbe chiamato ad incentivare, favorire e compiere fattive azioni per assicurare la salvaguardia del sito.

In ultimo, data la portata delle deroghe, esprimo dubbi sulla legittimità dell’atto qualora venga così redatto.

A riguardo degli articoli 5 e 11 prendo atto delle Vostre precisazioni rivoltemi appunto in occasione della discussione della bozza di regolamento con cui si asserisce che le competizioni effettuate con mezzi dotati di motore endotermico sono sempre vietate e quindi non autorizzabili. Per i raduni e le manifestazioni non rientranti nella definizione di competizioni e che possono transitare nella viabilità consentita come definita all’art. 5, essendo ricomprese strade diverse da quelle di cui all’art.2 del D. lgs. N. 285/1992 “Codice della Strada”, si esprime una certa perplessità per via del disturbo ambientale che comunque queste manifestazioni possono apportare; inoltre si dovrebbero vietare o, in ultimo, non autorizzare eventuali trasferimenti dei mezzi adibiti alle competizioni anche se non impegnati in gara.

Paolo Baldi, Rappresentante LIPU e LEGAMBIENTE di Asti della Consulta per la promozione del territorio