Fine vita, approvata la legge. Quella "zona grigia" che alimenta il dibattito

da Agenzia Redattore Sociale.

La parola “eutanasia” non viene mai citata e anche a parole la gran parte dei sostenitori del testo di legge sul fine vita approvato in via definitiva oggi dal Senatoassicurano che le norme diventate legge trattano solo di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento: “Nessuna apertura all’eutanasia”, è la posizione ufficiale di chi ha votato il testo. Posizione assolutamente inattaccabile dal punto di vista formale, perché tutte le proposte (che pure c’erano) di una regolamentazione dell’eutanasia diretta (somministrazione di una dose letale di farmaco) non sono neppure entrare nel testo base su cui prima la Camera e poi il Senato hanno lavorato. C’è, fra i fautori della norma, chi rilancia e vede quello odierno come un primo passo verso una vera e propria legalizzazione dell’eutanasia da raggiungere nella prossima legislatura, ma la gran parte di quanti hanno appoggiato la legge si posiziona su un “no” alla sua legalizzazione.

Se dal punto di vista formale non c’è dubbio che l’eutanasia non è contemplata, dal punto di vista sostanziale le cose sono leggermente diverse, perché il quadro messo in piedi dai sei articoli approvati permette anche specifiche situazioni che a determinate condizioni possono creare una vera e propria zona grigia. Proviamo dunque a capire meglio perché, contemporaneamente, gli uni possono legittimamente affermare che non c’è nessuno spazio all’eutanasia e gli altri possono invece altrettanto legittimamente parlare di eutanasia strisciante o di “via italiana all’eutanasia”.  Una distanza che risiede tutta in un aspetto singolo, quello riguardante il modo in cui la legge ha trattato la situazione relativa alla somministrazione per via artificiale di acqua (idratazione) e cibo (nutrizione).

IDRATAZIONE E NUTRIZIONE. Uno dei principali punti critici della legge riguarda la possibilità che un paziente cosciente e stabile, dunque non in una fase terminale di una malattia, e pur tuttavia bisognoso di essere idratato e nutrito per via artificiale (per esempio attraverso un sondino), possa trovare la morte in seguito alla sua scelta di sospendere nutrizione e idratazione in tal modo somministrati. O la possibilità che una tale opzione venga richiesta, per un paziente in stato di incoscienza, per volontà del fiduciario da lui stesso nominato o del tutore. Il punto di partenza è molto semplice: la legge definisce tout court (quindi sempre e comunque) come una terapia sanitaria la somministrazione di acqua e cibo per via artificiale, che come tale può essere rifiutata. Una posizione che non vede concorde l’intera comunità scientifica, una parte della quale fa notare come vi siano casi – non infrequenti – in cui l’idratazione e nutrizione artificiali non sono trattamenti sanitari ma semplici atti di sostegno vitale proposti al paziente.

Andiamo nel concreto con due esempi fra loro opposti. Quando siamo in presenza di un malato oncologico nella fase terminale della sua esistenza, che sta vivendo le sue ultime ore e che è stato e viene sottoposto a tutte le cure palliative del caso, il medico che stacca il sondino interrompendo l’idratazione e la nutrizione artificiali compie un gesto identificato da tutti come un rifiuto ad un accanimento terapeutico: continuare l’idratazione è sostanzialmente inefficace e potrebbe anche essere ulteriormente (e inutilmente) gravoso per il paziente. Ben diversa – sul fronte opposto - è la situazione di un paziente che non sia affatto in stato terminale, che anzi viva in una situazione di stabilità generale seppure bisognoso di essere idratato e nutrito con ausili medici (ad esempio per via di una disabilità che impedisca i movimenti del corpo). La scelta di questo paziente di rinunciare ad idratazione e nutrizione lo porterà in un breve arco di tempo inevitabilmente alla morte, ma tale morte (che sopraggiungerà nella pratica con il paziente in uno stato di sedazione profonda indotta) sarà stata causata non dagli effetti diretti della malattia o della disabilità, ma in via diretta dall’assenza di idratazione.

Ora, se il primo caso è senza alcun dubbio un esempio di rifiuto di accanimento terapeutico, questo secondo può costituire nella sua essenza una condotta eutanasica, anche se appoggiata evidentemente alla volontà personale del singolo, dunque al suo consenso informato (nel linguaggio corrente, alla sua “autodeterminazione”). Paragonabile nelle conclusioni a questo secondo caso sarebbe la situazione di un altro paziente, ugualmente non in fase terminale, ma bisognoso di idratazione artificiale, che si trovi in stato di incoscienza (ad esempio una persona in stato vegetativo): seppur stabile nei parametri vitali e nient’affatto in imminenza di morte, egli morirà in conseguenza diretta della scelta del fiduciario (attuata dal medico) di sospendere l’idratazione artificiale.

I due esempi illustrano situazioni cliniche molto diverse e opposte, che la legge equipara quanto alla considerazione che acqua e cibo siano in entrambi i casi trattamenti sanitari. Nel mezzo - fra la condizione del primo paziente e quella degli altri due - c’è una varietà di situazioni potenzialmente infinita, ognuna diversa dall’altra, che appunto vengono invece su quel versante equiparate dalla decisione di definire sempre e comunque come terapie sanitarie l’idratazione e la nutrizione artificiale.

L’OBIEZIONE DI COSCIENZA NON C’E’.  In tutto questo il ruolo del medico è particolarmente sollecitato e va segnalata nel testo l’assenza di una vera “obiezione di coscienza”: nei resoconti giornalistici al testo di legge si parla di “obiezione di coscienza” ma in realtà ciò che prevede il testo è qualcosa di molto diverso, e numerose infatti sono state le critiche su questo punto. Il sanitario è tenuto, secondo la norma approvata, a “rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo” e “in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale”. Quindi, poiché - come diffusamente detto - la norma considera idratazione e nutrizione artificiali sempre e comunque come trattamenti sanitari ai quali è possibile rinunciare, il medico è chiamato ad agire attivamente e a sospenderli anche nei casi in cui essi non siano oltre ogni dubbio configurabili come accanimento terapeutico. In pratica, è questo un punto davvero delicato, il medico è obbligato a sospendere il trattamento e dunque a portare a morte il paziente, se questa è la scelta di quest’ultimo (o del tutore o fiduciario): e infatti la norma specifica che il medico, facendo questo, è “esente da ogni responsabilità civile o penale”, e il riferimento implicito sul lato penalistico è a quegli articoli del Codice penale che puniscono l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio. E' proprio qui che i contrari alla legge intravedono quella "via italiana all'eutanasia" di cui si è parlato all'inizio.

La legge dunque - almeno nella sua interpretazione letterale - prevede che il medico non solo potrà, ma anche dovrà (cioè sarà obbligato a) compiere l’atto della sospensione della idratazione e nutrizione che porteranno come conseguenza certa alla morte del paziente. Ed egli non potrà rifiutarsi, giacché la norma non prevede un’esplicita possibilità di obiezione di coscienza. L’esenzione del medico da “obblighi professionali” infatti per il testo di legge si limita ai casi in cui il paziente intenda esigere “trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”: “a fronte di tali richieste – recita la norma - il medico non ha obblighi professionali”. Ma si tratta di fattispecie sulle quali, in caso di conflitto fra il medico da un lato e il paziente (o il tutore o fiduciario) dall’altro, sarà chiamato a pronunciarsi il giudice. Ebbene, in presenza di un pronunciamento del giudice di autorizzazione alla sospensione di idratazione e alimentazione (caso tutt’altro che remoto, anzi: nella cronaca italiana casi del genere sono già avvenuti), il medico non potrà più invocare nessuna delle esenzioni previste dal testo di legge, e sarà chiamato ad eseguire tale volontà nonostante le sue convinzioni contrarie. Sarà pur vero che nella pratica concreta casi simili saranno “risolti” con l’affidamento del paziente ad un altro sanitario (anche della stessa struttura sanitaria) disposto ad agire conformemente alle richieste, ma è evidente che la mancanza di un’opzione di coscienza “vera”, cioè fondata su un diritto soggettivo del medico, è un punto dolente.

Ma è anche il segnale evidente dell’impostazione con cui è stato costruito l’intero testo: a monte c’è la scelta di assegnare la massima priorità alle richieste del paziente(anche quando espresse in tempi remoti e non fondate sull’attualità dell’evento) mettendo invece in secondo piano il ruolo del medico. Impostazione che, per chi l'ha voluto e votato, è esattamente il punto qualificante dell’intero provvedimento, rivendicato come un passo avanti nel rispetto della volontà personale del paziente.

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