Perchè il Piano Territoriale Regionale non raggiunge i suoi scopi?


Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato nel Luglio 2011 il nuovo PTR-Piano Territoriale Regionale che, da quel giorno, è diventato il fondamentale strumento di pianificazione di riferimento a livello piemontese. Sulla carta, esso sancisce indirizzi di estrema importanza per quanto riguarda le azioni a salvaguardia di territori e paesaggi e per combattere il consumo di suolo. Eppure quasi tutti i Piani Regolatori dei Comuni piemontesi prevedono ampie nuove espansioni edilizie e le Varianti urbanistiche sono all'ordine del giorno. Ma perchè il PTR non riesce a raggiungere i suoi obiettivi? E' solo un problema di corretta applicazione? Giovedì 26 marzo ne ragioneremo a fondo ad Asti, con l'aiuto di importanti esperti ...

L'appuntamento è alle ore 17,15 nella Ex Sala consiliare del Comune di Asti (piazza San Secondo 1) per un momento di studio dedicato, in particolare, all'articolo 31 del PTR che così recita:

Art. 31. Contenimento del consumo di suolo
[1] Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
[2] Il consumo di suolo è causato dall’espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e roducono come risultato una superficie artificializzata.
[3] La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.
Indirizzi
[4] Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell’occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
[5] La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
[6] La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
b) limitare il consumo di suolo agendo sull’insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
c) ridurre all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.
Direttive
[7] Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predispone strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo il necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
[8] Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche:
a) superficie complessiva del territorio comunale;
b) fascia altimetrica;
c) classi demografiche;
d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
e) superficie urbanizzata;
f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell’ultimo decennio o quinquennio;
g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d’uso.
[9] La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive:
a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi ’effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare;
b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest’ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell’area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie
compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare
quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l’utilizzo di tecniche perequative.
[10] In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
[11] La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni del PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali
o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.


La parte che abbiamo evidenziato in neretto ci pare molto chiara e suggerisce che qualunque nuova edificazione debba essere subordinata al recupero/riuso dell'ampio patrimonio edilizio già esistente e inutilizzato (in ogni città e paese ...). Eppure questa chiara norma non riesce a contenere il consumo di suolo e la "fame" irrefrenabile di nuove costruzioni.
Nell'incontro astigiano cercheremo di capire il perchè, le cause e le possibili azioni per rendere la norma un'azione imperativa, con l'aiuto di:

MAURO GIUDICE (Giunta esecutiva nazionale INU – Istituto Nazionale di Urbanistica)
GIOVANNI PALUDI (Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio della Regione Piemonte)
BRUNO GIAU (Università di Torino - Presidente del Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina)
DAVIDE ARRI (Assessore all’Urbanistica del Comune di Asti).

L'attrice LORENZA ZAMBON darà pubblica lettura dell'articolo 31 del PTR.
Papa Francesco I° aprirà - con un video messaggio- l'incontro dedicato alla tutela della "Madre Terra".
Modera FABIO MINUCCI (Politecnico di Torino).

Non mancate ... !

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