Presentato il ricorso al TAR contro l'impianto industriale a Castagnole delle Lanze

 

Come avevamo già annunciato a fine luglio, l'avvocato Giuseppe Greppi ha provveduto ad inoltrare formalmente al TAR Piemonte il ricorso sottoscritto da 17 residenti in Castagnole delle Lanze, richiedendo l'annullamento previa sospensione del Permesso di Costruire emesso dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune a favore della Cerere SpA, relativo all’ampliamento di un impianto industriale per la produzione di alimenti per animali domestici in Valle Tanaro. Nel ricorso vengono evidenziate tutte le principali criticità del progetto e dell'intero iter burocratico, nei mesi scorsi già ampiamente illustrate dal Comitato Castagnole Attiva (a cui appartengono i 17 sottoscrittori) e dalle associazioni ambientaliste...

Ora la palla passa, dunque, al TAR piemontese che dovrà valutare la pienezza delle contestazioni descritte, l'illegittimità degli atti del processo e, innanzitutto, intimare una loro sospensione cautelativa per innumerevoli ragioni, tra le quali (in sintesi):

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; violazione dell’art. 43 delle N. di A; eccesso di potere per carenza istruttoria.
Il permesso edilizio indica i pareri negativi della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il paesaggio, senza tuttavia esporre una motivazione idonea a superare gli aspetti impeditivi sottolineati dai due organi consultivi, affermando l’esistenza dei presupposti per consentire la deroga all’altezza massima stabilita dal PRGC in metri 10,50 (ricordiamo che il progetto industriale prevede edifici di altezza fino a 39 metri e che l’area ricade interamente in buffer zone di sito Unesco).

2) Violazione dell’art. 107, primo e terzo comma, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267; Eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione di norma interna.
Non risulta che la Giunta comunale abbia effettivamente provveduto a richiedere chiarimenti alla Commissione Locale per il Paesaggio circa le eventuali condizioni idonee a superare il proprio parere negativo (nonostante un suo formale iniziale atto di indirizzo nei confronti del SUAP e dell’Ufficio Tecnico).

3) Violazione dell’art. 43 delle N. di A. del PRGC, Violazione dell’art. 2, quarto comma, 10, primo comma e 33 sesto comma, delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DGR 233-35836 del 3 ottobre 2017; Violazione delle Linee Guida per l’Adeguamento dei Piano Regolatori e dei Regolamenti Edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco “Paesaggi del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato” approvate con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015; eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione.
Le norme previste dal PPR per i siti Unesco esprimono con chiarezza che esse “sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica...”.
Il rilascio di un permesso di costruire per un monolite di 66 metri lineari con altezza variabile dai 36 ai 39 metri non è pertanto conciliabile né con gli obiettivi, né con le linee di indirizzo del PPR relative all’ambito paesaggistico n. 71 che comprende Castagnole delle Lanze.

4) Violazione dell’art. 9, ultimo comma, del DM 2 aprile 1968 n. 1444.
Dai dati progettuali, non risulta rispettato il rapporto tra distanze dei fabbricati e altezze degli stessi.

5) Violazione dell'art. 16, lett. m) del R.D. 11.2.1929 n. 274.
Il progetto risulta sottoscritto da uno Studio Tecnico associato di geometri con sede in Neive, ma la competenza professionale dei geometri è limitata alla sola progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili: non è questo il caso. Nelle settimane scorse va ricordato che l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti aveva contestato al Comune di Castagnole delle Lanze tale difetto di competenza professionale.

Ora, in attesa del responso del Tribunale Amministrativo Regionale vanno anche registrati alcuni aggiornamenti che riguardano il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. che parrebbe essere stato accordato dalla Conferenza dei Servizi pur con una serie di "prescrizioni" vincolanti per l'azienda sotto il profilo legato ai limiti di emissione e di rumorosità e alle emissioni odorigene.
Usiamo il condizionale perchè l'atto formale risulta essere pubblicato on line sul sito della Provincia di Asti (responsabile dell'intero procedimento) ma non è stata inviata alcuna comunicazione al Comitato Castagnole Attiva, contrariamente a quanto sempre fatto nel corso dell'iter.

E il Comitato è ancora in paziente attesa della fissazione di una data per il richiesto consiglio comunale aperto, per il quale il comune di Castagnole delle Lanze, a luglio, aveva confermato la propria piena disponibilità. Purtroppo non ancora mostrata fattivamente...

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