Per parecchi anni successivi al 1° gennaio 1948, data dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, una parte (per fortuna soltanto una parte, ma tuttavia importante) della giurisprudenza, per suggestione di una teoria giuridica maturata nel clima politico di allora, aveva creduto di scoprire una distinzione fondamentale tra le previsioni della Carta, quella tra norme precettive (e cioè applicabili immediatamente) e norme programmatiche (necessitanti, in un futuro indeterminato e non vincolante, dell’intervento del legislatore ordinario - Camera e Senato - per divenire efficaci): dimenticando disinvoltamente che la Costituzione nel suo complesso è un programma precettivo, nel senso che essa “detta legge” al legislatore, il quale è obbligato a uniformarvisi ...
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